Affitto a canone concordato - Accordo locale

Servizio attivo


A chi è rivolto

L’esigenza della transitorietà può essere:

del proprietario (locatore): per esempio quando il proprietario ha l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di trasferimento temporaneo della sede di lavoro, matrimonio dei figli, separazione o divorzio, vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza;
Vantaggi per il proprietario

Per il proprietario l’affitto con contratto a canone concordato è conveniente per i vantaggi che derivano dalle detrazioni fiscali:

riduzione della base imponibile Irpef: il canone di locazione ridotto della percentuale forfettaria del 5% e rapportato alla percentuale di possesso, viene ulteriormente ridotto del 30%;
riduzione della base imponibile per l’imposta di registro: è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro;
riduzione aliquota cedolare secca: l’aliquota di tassazione applicabile sul 100% del canone di locazione, è ridotta dal 21% al 10%;
IMU riduzione di imposta al 75 %
dell’inquilino

(conduttore): per esempio per trasferimento temporaneo della sede di lavoro, separazione o divorzio, assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi, vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

Per l’inquilino

il contratto a canone concordato conviene non solo perché risparmia sull’affitto, ma anche per le agevolazioni ai fini Irpef previste.

Per ottenere le agevolazioni, l’inquilino deve:

essere intestatario del contratto di locazione a canone concordato;
avere come sua abitazione principale l’immobile oggetto del contratto.

Descrizione

Il contratto a canone concordato (L. 431/98) agevola sia gli inquilini che i proprietari offrendo prezzi calmierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazioni fiscali (es. cedolare secca al 10%, riduzione dell’IMU e della base imponibile per l’IRPEF e l’imposta di registro).

Il canone concordato viene determinato e aggiornato periodicamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo locale tra le diverse rappresentanze di inquilini e proprietari, che di comune accordo fissano i valori dei canoni in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.

L’Accordo locale per Corsico è stato firmato il 23 giugno 2022 dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni dei proprietari alla presenza del Sindaco e dell’Assessora alle Politiche Sociali e Abitative del Comune.

Leggi il Testo dell’accordo
Scarica tutti i documenti dell’Accordo locale

 

Come fare

L’Accordo locale prevede la compilazione di un’Attestazione (Attestazione bilaterale di rispondenza – affitto a canone concordato) co-firmata dal proprietario, dall’inquilino e dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano.

Questa attestazione garantisce sia all’inquilino che al proprietario che il contratto d’affitto rispetti tutte le indicazioni dell’Accordo locale e quindi rende legittime le agevolazioni fiscali che ne derivano.
L’attestazione è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da uno dei conduttori firmatari dell’accordo e risulta obbligatoria ai fini del riconoscimento del contratto a canone concordato.

er stabilire quanto può valere un appartamento in affitto a canone concordato in una determinata zona della città, Corsico è stata divisa in tre zone che hanno valori d’affitto diversi: guarda la piantina delle tre zone
scarica l’elenco delle vie per vedere in quale zona si trova la via che ti interessa.

Ogni zona, a sua volta, è divisa in tre fasce definite sulla base di alcuni parametri relativi alle condizioni dell’alloggio che ne fanno aumentare o diminuire il valore di affitto:
leggi la tabella degli importi minimi e massimi di affitto di ogni fascia per ciascuna zona.

Cosa si ottiene

Cos'è il canone concordato

Il contratto a canone concordato (L. 431/98) agevola sia gli inquilini che i proprietari offrendo prezzi calmierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazioni fiscali (es. cedolare secca al 10%, riduzione dell’IMU e della base imponibile per l’IRPEF e l’imposta di registro).

Il canone concordato viene determinato e aggiornato periodicamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo locale tra le diverse rappresentanze di inquilini e proprietari, che di comune accordo fissano i valori dei canoni in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.

L’Accordo locale per Corsico è stato firmato il 23 giugno 2022 dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni dei proprietari alla presenza del Sindaco e dell’Assessora alle Politiche Sociali e Abitative del Comune.

Tipologie di contratti a canone concordato

Sono 3 i tipi di contratto a canone concordato. Di seguito alcune sintetiche indicazioni.

In tutti e tre i contratti il canone viene calcolato in base all’Accordo locale.

Il contratto di locazione a canone concordato che ha una durata di 3 + 2 anni.
Il contratto di locazione transitorio per studenti universitari che può avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi; all’interno del contratto deve essere espressamente evidenziata l’esigenza dell’inquilino (conduttore) di “abitare l’immobile per un periodo… in quanto frequentante il corso di studi di … presso l’Università di….”.
Il contratto di locazione transitorio che può avere una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi; l’esigenza della transitorietà del contratto deve essere espressamente dichiarata nel contratto stesso.

Importante
In conformità all’Accordo locale è possibile stipulare contratti di affitto per singole camere all’interno di unità abitative o comunque per singole porzioni di unità abitative.
Anche in questo caso il canone è calcolato in base all’Accordo locale.

Accedi al servizio

Documenti

Contatti

Assoedilizia - Associazione

Delia Marra

Eva Gallo

Centralino

Email Associazione

Confappi - Associazione

Email - Luca Rezzonico

Confabitare - Associazione

Unioncasa - Associazione

A.S.P.P.I - Associazione

A.P.P.C - Associazione

Sunia - Associazione

SICET - Associazione

Decreto Interministeriale

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 11/12/2023, 16:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona