L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO) a partire dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).
Vincoli di parentela
Per registrare i vincoli di parentela tra componenti del nucleo familiare o comunicare una variazione di dati anagrafici (es. registrare il matrimonio avvenuto all’estero) è necessario produrre:
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea
I cittadini UE provenienti dall’estero o da altro Comune italiano possono chiedere la residenza a Milano. La richiesta di residenza è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall’ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Sono equiparati ai cittadini europei i cittadini dei seguenti Stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.
Da questa scheda è possibile accedere a più servizi, in particolare a quelli che fanno riferimento al trasferimento di un intero nucleo familiare e al trasferimento di minore per cittadini stranieri appartenenti all’UE.
In caso di trasferimento di intero nucleo familiare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purché:
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Provvederà anche ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione, variazione o cancellazione entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata.
Trascorso questo periodo di tempo senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione, il cambio di abitazione o la cancellazione si intendono confermati.
Ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente i quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo della dichiarazione.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea
Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea con regolare permesso di soggiorno hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica.
L’iscrizione anagrafica non è necessaria per il personale diplomatico e consolare.
Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di false dichiarazioni sarà informata l’autorità giudiziaria.
In caso di esiti negativi degli accertamenti, l'Ufficio Anagrafe comunica l’interruzione del procedimento. L'interessato potrà riaprire la pratica presentando memorie o documenti utili alla sua conclusione.
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di iscrizione, variazione e cancellazione attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno da inoltrare al Comune con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.